Esonero per le lavoratrici madri – Istruzioni operative

Introduzione

Con circolare 31 gennaio 2024 n. 27, l’INPS ha reso istruzioni operative in merito all’esonero dal versamento dei contributi di previdenza (IVS) riconosciuto alla lavoratrice madre occupata con un rapporto subordinato a tempo determinato nel triennio compreso tra il 2024 e il 2026 (art. 1, c. 180-181 della Legge n. 213/2023).

Ambito di applicazione

Per i periodi di paga compresi tra il:

  • 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, la lavoratrice madre di almeno tre figli con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato potrà fruire dell’esonero totale dal versamento della contribuzione obbligatoria IVS sino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più giovane (art. 1, c. 180);
  • 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, la lavoratrice madre di due figli con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato potrà beneficiare dell’esonero totale dal versamento della contribuzione obbligatoria IVS, sino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più giovane (art. 1, c. 181). 

Il requisito soggettivo per l’accesso alla decontribuzione è fissato al momento della nascita rispettivamente del terzo o del secondo figlio. A titolo esemplificativo, alla lavoratrice madre di due figli (di cui almeno uno di età inferiore a 18 anni) che partorisca il terzo figlio in data 2 marzo 2025 compete l’esonero ai sensi:

  • dell’art. 1, c. 181 per l’intero 2024;
  • dell’art. 1, c. 180 per il periodo compreso tra il 1° marzo 2025 e il 31 dicembre 2026, non potendo essere riconosciuta l’agevolazione contributiva nel periodo tra il 1° gennaio 2024 e il 28 febbraio 2025.

L’esonero in esame trova applicazione a decorrere dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero dal mese di trasformazione di un originario rapporto tempo determinato e riguarda la generalità dei rapporti del settore pubblico e privato (compresi partimer, apprendisti e somministrati a tempo indeterminato ma con l’esclusione del rapporto di lavoro domestico.

L’esonero trova applicazione anche nel caso di adozione o affidamento del figlio minore.

Assetto e misura dell’esonero

L’esonero totale dal versamento alla contribuzione obbligatoria è fruito dalla lavoratrice con cadenza mensile, comunque nella misura di 250,00 euro mensili e nel limite massimo di 3.000,00 euro annui. Le frazioni di mese dovranno essere gestite assumendo come misura di riferimento l’importo giornaliero di 8,06 euro.

Tali importi sono da considerarsi assoluti e non riproporzionati nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

I periodi di fruizione dell’esonero daranno comunque luogo ad una copertura figurativa ai fini del computo delle prestazioni assistenziali e pensionistiche.

Compatibilità con la normativa stabilita in materia di aiuti di Stato

Non rientrando nella nozione di aiuti di Stato (regime de minimis) e trattandosi di un’agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa, la fruizione della misura in parola non è soggetta all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Istruzioni

Al fine di agevolare l’accesso alla misura agevolativa in esame, la lavoratrice avente titolo può comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero, specificando il numero e i codici fiscali dei figli.

A decorrere dal flusso Uniemens di competenza di febbraio 2024, il datore di lavoro può esporre nell’elemento <CodiceCausale> il codice di autorizzazione: 

  • ‘ELA3’ nel caso in cui la lavoratrice sia madre di almeno tre figli di cui il più giovane non abbia compiuto il diciottesimo anno d’età;
  • ‘ELA2’ nel caso in cui la lavoratrice sia madre di almeno due figli di cui il più giovane non abbia compiuto il decimo anno d’età.

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