Massimale contributivo per l’anno 2024

Mediante circolare n. 1/2024, avente ad oggetto ‘Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2024’, l’INPS ha individuato nell’importo di € 119.650,00 il massimale contributivo vigente per l’anno 2024.

Nel corso dell’anno 2023, detto massimale è stato fissato in € 113.520,00.

Qui in breve e come noto, detto massimale annuo deve essere utilizzato per determinare la base contributiva e pensionabile relativa ai lavoratori:

  • privi di anzianità contributiva nel periodo antecedente al 1° gennaio 1996 e quindi iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie;
  • con un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni (di cui almeno 5 nel sistema contributivo) alla data del 1° gennaio 1996 e che abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo (art. 1, c. 18 e 23 della Legge n. 335/1995).

Il massimale, annualmente rivalutato sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall’ISTAT, costituisce il limite oltre il quale la retribuzione non deve più essere assoggettata a prelievo di contributi previdenziali.

Ancora più specificatamente l’importo in parola trova applicazione con esclusivo riferimento all’aliquota contributiva per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (‘IVS’) e quindi la retribuzione eccedente tale importa sarà utile al solo assoggettamento alla contribuzione minori come quella prevista per la maternità, disoccupazione e ammortizzatori sociali.

Pare il caso di ricordare a tal proposito che, al fine di gestire in modo corretto la contribuzione dei dipendenti e quindi operare l’assoggettamento alla previdenza e all’assistenza INPS secondo il predetto massimale, il Datore di Lavoro dovrà acquisire all’atto dell’assunzione:

  • una dichiarazione che attesti l’esistenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva anteriori al 1° gennaio 1996;
  • la certificazione – od altri elementi documentali – circa le retribuzioni eventualmente corrisposte al lavoratore da altri datori di lavoro. Trattasi del caso in cui nel corso del medesimo anno si succedano più rapporti di lavoro ovvero siano posti in essere rapporti di lavoro simultanei. Infatti, ai fini dell’applicazione del massimale le retribuzioni percepite dal lavoratore nel corso dell’anno si cumulano, prescindendo dal numero di rapporti di lavoro instaurati;

oltre che

  • informare i lavoratori che qualsiasi cambiamento occorso alla posizione previdenziale individuale con effetto antecedente al 1° gennaio 1996 (è il caso, ad esempio, di un eventuale riscatto della laurea) dovrà essere tempestivamente segnalato al Datore di Lavoro proprio allo scopo di variare l’assoggettamento al massimale.

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